Anfop - Associazione Nazionale Formatori Professionisti

ANFOP – Associazione Nazionale Formatori Professionisti – è iscritta nel registro per la trasparenza del Ministero dello Sviluppo Economico

Anfop – Associazione Nazionale Formatori Professionisti  –   è iscritta nel registro per la trasparenza del Ministero per lo Sviluppo Economico.

L’interazione tra le istituzioni europee e le associazioni dei cittadini, le ONG, le imprese, le associazioni commerciali e di categoria, i sindacati, i centri di studi, ecc. è costante, legittima e necessaria per difendere la democrazia e per permettere alle istituzioni stesse di realizzare politiche adeguate che rispondano alle esigenze e alla realtà del momento.

I cittadini hanno il diritto di pretendere che tale processo sia trasparente e si svolga nel rispetto della legge e dei principi etici, evitando che vi siano pressioni indebite o un accesso illegitimo o privilegiato alle informazioni o ai responsabili delle politiche.

È per questo motivo che è stato istituito il Registro per la trasparenza.


Il Registro offre ai cittadini un accesso unico e diretto alle informazioni su chi svolge attività tese a influenzare il processo decisionale dell’UE, sugli interessi perseguiti e sulle risorse investite in tali attività.

Introduce inoltre un unico codice di condotta che vincola tutte le organizzazioni e i lavoratori autonomi, imponendo loro di “attenersi alle regole del gioco”, nel pieno rispetto dei principi etici. Un sistema di reclami e sanzioni garantisce l’applicazione di tali regole e consente di gestire le presunte violazioni del codice.

Il Registro per la trasparenza è stato istituito e viene gestito dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea

Nelle loro relazioni con le istituzioni dell’Unione europea, i loro membri, funzionari e altro personale, le organizzazioni registrate sono tenute a:

  1. identificarsi sempre con il proprio nome e facendo riferimento all’organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano; dichiarare gli interessi, le finalità o gli obiettivi promossi e, se del caso, specificare i clienti o i membri che esse rappresentano;
  2. non ottenere e non cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato;
  3. non rivendicare relazioni ufficiali con l’Unione europea o con una delle sue istituzioni nei loro rapporti con terzi, e non distorcere gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o altro personale dell’UE;
  4. garantire che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e successivamente nell’esercizio delle loro attività rientranti nell’ambito di applicazione del Registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti;
  5. astenersi dal vendere a terzi copia dei documenti ricevuti da un’istituzione dell’UE;
  6. non indurre i membri delle istituzioni dell’Unione europea, i funzionari o altro personale dell’Unione europea, così come gli assistenti o i tirocinanti di detti membri, a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili;
  7. qualora ex funzionari o altro personale dell’Unione europea, ovvero ex assistenti o tirocinanti dei membri delle istituzioni dell’Unione europea, lavorino per loro, rispettare l’obbligo di tali lavoratori di conformarsi alle norme e agli obblighi a essi applicabili in materia di riservatezza;
  8. attenersi alle disposizioni riguardanti i diritti e le responsabilità degli ex deputati al Parlamento europeo e degli ex membri della Commissione;
  9. informare chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni dell’UE.

Le persone fisiche che rappresentano o lavorano per organismi registrati presso il Parlamento europeo ai fini del rilascio del lasciapassare personale e non trasferibile per l’accesso ai locali del Parlamento europeo sono tenute a:

  1. ottemperare rigorosamente alle disposizioni di cui all’articolo 9 e all’allegato X, nonché all’allegato I, articolo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento europeo;
  2. assicurarsi che qualsiasi assistenza fornita nell’ambito dell’allegato I, articolo 2, del regolamento del Parlamento europeo, sia dichiarata nell’apposito registro;
  3. per evitare possibili conflitti di interesse, ottenere il consenso preliminare del deputato o dei deputati al Parlamento europeo interessati, in merito a qualsiasi rapporto contrattuale o all’assunzione di un assistente parlamentare e, successivamente, dichiararlo nel registro.

Le informazioni introdotte nel Registro e rese pubblicamente accessibili permettono di sapere:

  • quale organizzazione o lavoratore autonomo svolge attività con l’obiettivo di influenzare, direttamente o indirettamente, l’elaborazione e attuazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni europee
  • quali risorse vengono investite da tali soggetti in queste attività
  • quali organizzazioni accettano di essere vincolate da un codice di condotta comune.

Il motore di ricerca sviluppato per il Registro offre numerose possibilità di ricerca nella banca dati a seconda dei vari criteri applicati. È inoltre possibile scaricare il contenuto pubblico integrale della banca dati in versione a lettura automatizzata per le proprie esigenze di ricerca.

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